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NUOVO CODICE DELLA STRADA (C.d.S.)

Di seguito alcune informazioni su alcune delle nuove disposizioni in materia di Codice della Strada.

ALCOOL E DROGHE

Quando le forze di polizia hanno motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza di alcool, possono sottoporlo ad un controllo veloce con apparecchi portatili e hanno anche facoltà di accompagnarlo presso il Comando per effettuare l’accertamento con appositi strumenti.
La medesima procedura si applica anche quando si ritiene che il conducente del veicolo abbia assunto sostanze stupefacenti, ma l’eventuale accertamento veloce deve essere confermato da un altro effettuato presso una struttura sanitaria.


CICLOMOTORI

Il casco è diventato obbligatorio anche per i conducenti di tricicli e quadricicli non dotati di cellula di sicurezza o di carrozzeria chiusa.
E’ stato introdotto il fermo amministrativo del ciclomotore per 30 giorni anche al maggiorenne che guida senza casco.
Dal 1 luglio 2004 i minori di anni 18, per poter guidare ciclomotori, tricicli e quadricicli inferiori ai 50 cc., devono essere in possesso del certificato di abilitazione alla guida (patentino). Tale patentino potrà essere conseguito presso gli istituti scolastici pubblici o privati o presso le autoscuole.
Dal 1 luglio 2005 anche i maggiorenni di anni 18 che non siano già in possesso di patente di guida, per guidare un ciclomotore, dovranno dotarsi del certificato di abilitazione alla guida (patentino).
Il certificato di abilitazione alla guida deve essere sempre accompagnato da un documento d’identità.

Patentino per ciclomotori

Dal 1 ottobre 2005 i maggiorenni, non titolari di patente di guida, dovranno conseguire il patentino per condurre ciclomotori.
Chi ha già compiuto 18 anni al 30 settembre 2005, potrà ottenere il patentino senza sostenere l’esame, dimostrando di aver frequentato un corso di formazione presso un’autoscuola.
Chi ha avuto la patente sospesa per infrazione all'articolo 142 comma 9 (superamento limiti di velocità oltre 40 km/h), potrà guidare i ciclomotori durante il periodo di sospensione.
[L. n. 168-17.08.2005 (conversione in legge del D.L. n. 115-30.06.2005) - G.U. n. 194-22.08.2005]

Inasprimento sanzioni

Sono state inasprite le sanzioni per ciclomotoristi e motociclisti che trasportano più persone di quelle eventualmente consentite, o non utilizzano il casco.
In questi casi si applica la confisca del veicolo. Con la confisca, il veicolo viene sequestrato e non sarà più restituito al proprietario.
La confisca del veicolo è stata prevista anche per chi circola con un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo che era stato affidato alla sua custodia.
[L. n. 168-17.08.2005 (conversione in legge del D.L. n. 115-30.06.2005) - G.U. n. 194-22.08.2005]

Procedura speciale per il sequestro e il fermo di ciclomotori e motocicli

Quando un ciclomotore o un motociclo è sottoposto a sequestro o fermo amministrativo, non è più possibile affidarlo in custodia al proprietario. Il veicolo sarà rimosso ed affidato ad un custode convenzionato per 30 giorni; successivamente, se non è già stato confiscato, il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario.
[L. n. 168-17.08.2005 (conversione in legge del D.L. n. 115-30.06.2005) - G.U. n. 194-22.08.2005]


CINTURE DI SICUREZZA

Le cinture di sicurezza sono obbligatorie sia per il conducente che per tutti i passeggeri trasportati sul veicolo indipendentemente che occupino i sedili anteriori o posteriori.

L'uso delle cinture di sicurezza è obbligatorio anche per i conducenti e i passeggeri di tutte le categorie di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, in particolare per quelli di massa superiore sia a 3,5 che e a 12 tonnellate (categorie M1 – N1 – N2 – N3), muniti di cinture di sicurezza.
[art. 172 C.d.S. come modificato dal DLgs. 13 marzo 2006, n. 150 - G.U. n. 87 del 13/04/2006].

Per i veicoli categoria M2 (autobus - veicoli con più di 8 posti e mass non sup. a 5 t.) e M3 (autobus con più di 8 posti a sedere e massa sup a 5 t.), se forniti delle cinture di sicurezza, i passeggeri che hanno il posto seduti devono farne uso.
[art. 172 C.d.S. come modificato dal DLgs. 13 marzo 2006, n. 150 - G.U. n. 87 del 13/04/2006]

Al conducente, che non indossa le cinture di sicurezza, viene applicata, oltre alla sanzione amministrativa, la decurtazione dei punti, mentre ai passeggeri maggiorenni è applicata esclusivamente la sanzione.
Con la stessa sanzione e punteggio viene punita anche l'alterazione del corretto funzionamento delle cinture.

Sugli autobus, inoltre, dovranno essere divulgate specifiche istruzioni all'utenza sull'uso delle cinture.

Esenzioni

Sono esentati dall'obbligo delle cinture alcune categorie di persone, tra cui:

  • gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
  • i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
  • gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali in situazioni di emergenza;
  • gli appartenenti a servizi di vigilanza che effettuano scorte;
  • istruttori di guida;
  • le persone che risultino affette da patologie particolari o presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta, sulla base di certificazione, rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle componenti autorità di altro stato membro delle Comunità europee, sulla quale deve essere specificata la durata;
  • le donne in stato di gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante.

[art. 172 C.d.S. come modificato dal DLgs. 13 marzo 2006, n. 150 - G.U. n. 87 del 13/04/2006]


TRASPORTO BAMBINI

I bambini di statura inferiore a m. 1,50 devono essere assicurati al sedile utilizzando un sistema, debitamente omologato secondo il peso, che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti.
Sui veicoli delle categorie M1 (autovetture con al massimo 8 posti oltre il conducente) – N1N2N3 (autocarri massa sup a 12 t), sprovvisti di cinture di sicurezza, i bambini sino a 3 anni non possono viaggiare, mentre quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono occupare il sedile anteriore.
Questi minori, se trasportati su taxi o autoveicoli adibiti a noleggio con conducente, potranno non essere allacciati purché occupanti i sedili posteriori e accompagnati da un passeggero di età non inferiore a sedici anni.
Il decreto proibisce anche l'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia stato disattivato l'airbag.
Sugli autobus, se sono presenti gli appositi sistemi di ritenuta per bambini devono essere utilizzati. Sono esentati da questa disposizione i passeggeri dei veicoli autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi circolanti in ambiti urbani. Sugli autobus, inoltre, dovranno essere divulgate specifiche istruzioni all'utenza sull'uso delle cinture.
[art. 172 C.d.S. come modificato dal DLgs. 13 marzo 2006, n. 150 - G.U. n. 87 del 13/04/2006]

Il conducente risponde del mancato uso del seggiolino e/o dell’adattatore di sicurezza per i bambini trasportati, se a bordo non sia presente altra persona maggiore di anni 18 che si dichiari responsabile per il minore.

Esenzioni dall'obbligo dei dispositivi di sicurezza

Solo sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e solo fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cinture i bambini inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni.
[art. 172 C.d.S. come modificato dal DLgs. 13 marzo 2006, n. 150 - G.U. n. 87 del 13/04/2006]

Trasporto in soprannumero

Il trasporto di bambini in soprannumero (massimo 2 e fino a 10 anni di età) sui posti posteriori delle autovetture e dei veicoli destinati a trasporto promiscuo di persone e cose, è consentito solo fino all'8 maggio 2009, a condizione che siano accompagnati da una persona di almeno 16 anni.
[art. 169 C.d.S. come modificato dal DLgs. 13 marzo 2006, n. 150 - G.U. n. 87 del 13/04/2006]


DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE (LUCI): COME USARLI

E’ stato istituito l’obbligo, per tutti i veicoli, di tenere accesi gli anabbaglianti anche di giorno su tutte le strade extraurbane (strade al di fuori del centro abitato) e sulle autostrade. In centro abitato l’accensione degli anabbaglianti è facoltativa.
Per motocicli e ciclomotori invece, tenere accesi i fari durante la marcia, quindi anche in città, è sempre obbligatorio.


DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI (GIUBBOTTO)

E’ obbligatorio dotarsi di dispositivi retroriflettenti (un giubbotto con strisce catarifrangenti visibili in assenza di luce) da utilizzare quando si scende dall’auto per "rendere visibile il soggetto che opera" in caso di emergenza (incidente, cambio gomma. ecc.).


LIMITI DI VELOCITA'

In alcuni tratti autostradali il limite potrà essere aumentato da 130 km a 150 km orari (i tratti dovranno essere adeguatamente segnalati).
Il limite scende invece da 130 a 110 km sulle autostrade e da 110 a 90 km orari sulle strade extraurbane principali in caso di nebbia, pioggia o neve.


TARGA PERSONALIZZATA

Sarà possibile richiedere a pagamento una targa personalizzata composta sia di numeri che di lettere.

 

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