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Polizia Municipale di ImolaSito Ufficiale |
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TUTELA DEL CONSUMATOREPer evitare discussioni inutili, è opportuno riepilogare diritti e doveri. Questo vale per tutti i prodotti e il venditore non ha alcun obbligo di cambiare la merce o restituire i soldi se il consumatore ci ripensa (può farlo a titolo di cortesia) ma solo quando il prodotto è difettoso (ne risponde anche se del difetto è responsabile il produttore, sul quale comunque può rivalersi), oppure quando la merce è di natura o qualità diversa da quella che il consumatore aveva richiesto (per esempio è un prodotto d'imitazione). In questi casi molti esercenti, invece del rimborso, rilasciano un bonus di pari importo per l'acquisto nello stesso negozio di altri prodotti: sta al consumatore accettare o rifiutare il bonus, tenendo presente che se ne dovrebbe consentire l'utilizzo entro un anno (articolo 2955 del Codice civile). Nei negozi, la merce in vetrina o esposta al pubblico sui banchi di vendita deve riportare l'indicazione del prezzo, che fa fede per l'importo da pagare: se il prezzo indicato è più basso di quello che viene poi registrato alla cassa dal lettore ottico, il consumatore ha diritto al rimborso della differenza. Comunque, tutti i prezzi sono liberi (tranne sigarette, fiammiferi, francobolli e medicinali) e non si può protestare se in un negozio qualche cosa è più caro che negli altri, si può solo cambiare negozio. Il prezzo e la vendita di tutte le merci, non solo alimentari, si intendono sempre a peso netto e il consumatore ha diritto alla detrazione completa della tara, che si ha quando nel relativo quadrante della bilancia appare un numero (4, 6, 8, eccetera) corrispondente al peso in grammi dell'involgente. Se, invece, nel quadrante "tara" appare il numero zero, significa che la tara non viene detratta. Formaggi molli e mozzarelle possono essere venduti senza detrarre il peso dell'involgente e così pure cioccolatini e caramelle, nonché salami con spaghi, piombini e fascette e frutta con foglie e rametti. Sempre a proposito di peso, se il consumatore sospetta che nei prodotti alimentari confezionati il contenuto sia inferiore a quello dichiarato in etichetta, ha il diritto di chiedere l'apertura della confezione e la pesatura del contenuto: se il peso netto è minore, pagherà di meno (o viceversa), ma non potrà rifiutare l'acquisto del prodotto. La bilancia deve essere collocata in un punto e in un modo tali da consentire la visione libera e immediata non solo del peso, ma anche dell'intera parte frontale e laterale della bilancia stessa (per verificare che non vi siano "zeppe" che alterino la pesatura).
a) 5 grammi per prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati; b) 2 grammi per generi di salumeria, latticini, formaggi, carni, prodotti ittici, alimenti dolci, caffè, the, funghi ed altri prodotti alimentari non specificati ai punti a) e c); c) 1 grammo per tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche. Infine, occorre ricordare che i prodotti alimentari recanti in etichetta la dizione "da consumarsi entro il..." non possono essere venduti al consumatore dopo la data di scadenza, mentre quelli con la dizione "da consumarsi preferibilmente entro il..." possono essere venduti sotto la responsabilità del negoziante, che ne risponde qualora provochino danni alla salute perché in stato di alterazione. PrezziIl decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ha rinnovato la disciplina del commercio, ha confermato l'obbligo dell'esposizione dei prezzi di vendita, non solo per gli alimentari, ma per tutti i prodotti (con alcune eccezioni secondo dei pareri Minsteriali). Il decreto legislativo n. 84/2000, stabilisce l'obbligo di indicare anche il prezzo al kilogrammo o al litro, con alcune eccezioni estendendo di fatto l’obbligo del prezzo su tutti i prodotti venduti al consumatore finale (dettaglio). La legge 5 agosto 1981, n. 441, ha stabilito che gli alimentari e tutte le altre merci vendute a peso devono essere vendute "a peso netto", cioè detraendo la tara (carta, busta, vassoio, eccetera).
Vendite straordinarie: saldi, promozionali, di liquidazioneTutte queste forme di vendita, hanno in comune un’unica modalità espositiva dei prezzi ovvero nei cartelli pubblicitari deve essere indicato il prezzo iniziale barrato, la percentuale di sconto o ribasso ed il prezzo finale di ogni prodotto. Anche per i “saldi” vale la nuova garanzia europea sui prodotti difettosi introdotta dal decreto legislativo n. 24/2002, che ha allungato da 8 giorni a 2 mesi il termine entro il quale il consumatore può reclamare per l’eventuale difetto del prodotto e chiederne la sostituzione. Gli acquirenti non hanno diritto a una riduzione del prezzo se, dopo aver comprato un prodotto a saldo (o in qualsiasi vendita straordinaria), lo vedono in un altro negozio a un prezzo inferiore. I prezzi e sconti sono completamente liberi. E' vero, invece, che il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa agli sconti o ribassi dichiarati, oltre che alla composizione e qualità della merce.
Contratti “volanti”Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, prevede che le garanzie per il consumatore (soprattutto la facoltà di ripensamento entro 7 giorni) su commissioni, ordini e contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali, siano estese anche a quelli stipulati in alberghi e cinema e durante una visita in casa o in ufficio dell'operatore commerciale, anche quando è stata richiesta dall'acquirente. Il "foro competente" per le controversie è nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore. La legge è stata poi integrata con ulteriori norme sulla facoltà di ripensamento del consumatore.
Etichettatura alimentareIl decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in attuazione delle Direttive comunitarie, ha introdotto alcune modificazioni alla legge sull'etichettatura e pubblicità alimentare del 1982, tra cui la principale è l'obbligo di riportare una data di scadenza tassativa sui prodotti più deperibili. Sono stati anche uniformati i criteri di individuazione del lotto di produzione. Ulteriori integrazioni sono state apportate con i decreti legislativi n. 68/2000 e 259/2000. Una particolare etichettatura per la carne bovina è stata introdotta con il Regolamento CE n. 1760/2000 è opportuno richiamare in questo campo le specifiche e specialistiche funzione degli organi di vigilanza presso le Aziende Sanitarie.
Prodotti difettosiCon il DPR 24 maggio 1988, n. 224, l'Italia ha recepito la Direttiva CEE 85/364 relativa alla responsabilità del produttore per danni provocati al consumatore da prodotti difettosi. La nuova legge, tuttavia, non cambia molto la norma già esistente nel Codice civile (art. 1494) in base alla quale il risarcimento del danno da prodotti difettosi è già previsto, ma spetta al consumatore l'onere della prova sia del danno sia del difetto del prodotto. Pubblicità ingannevoleIl decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, ha attuato la Direttiva CEE 84/450 con alcune integrazioni od opzioni previste nel testo comunitario. Però la competenza dell'Autorità garante è "sospesa" qualora la parte interessata ricorra al Giurì del Codice di autodisciplina pubblicitaria, un organismo di controllo costituito fra gli operatori che opera su base volontaria. L'Antitrust, valutato il messaggio, ne può ordinare la cessazione e in caso di inadempienza o recidiva sono previste anche sanzioni penali. Con il decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425, è stata invece vietata la pubblicità "indiretta" delle sigarette e sono stati posti alcuni limiti a quella degli alcolici. Sicurezza giocattoliAnche in questo settore vi è stato qualche ritocco alla legge del 1983, introdotto con il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313. E' stato definito che cosa si intende per "giocattolo" ed è stata resa obbligatoria la marcatura di sicurezza "CE". Attenzione ai prodotti che hanno un marchio molto simile tipo “china export”. E’ evidente che i prodotti sottoposti alla marcatura “CE” danno garanzie rispettando le indicazioni della casa costruttrice. Tessili e abbigliamentoIn base alla legge 26 novembre 1973, n. 883, i prodotti tessili devono riportare una etichetta di composizione con l'indicazione delle fibre usate, unitamente al nome o marchio del produttore o importatore o distributore, allo scopo di tutelare meglio il consumatore da falsi e contraffazioni. Tuttavia, circolano molti prodotti senza etichetta o con etichetta non veritiera perché‚ con una legge del 1983 sono stati aboliti i fondi finanziari destinati ai controlli, che non si effettuano. La legge del 1973 è stata leggermente aggiornata con il decreto legislativo n. 194/1999. Per le calzature, invece, con il decreto ministeriale 26 aprile 1996 è stata recepita la Direttiva CE n. 94/11 che prevede un'etichettatura delle scarpe mediante simboli indicanti il materiale di composizione. ORARI DEI NEGOZIC’è chi vorrebbe la massima liberalizzazione, chi una disciplina più o meno elastica e chi una disciplina rigida del tipo "tutti aperti o tutti chiusi" e si sta assistendo ad una graduale tendenza a sciogliere i vincoli stretti degli orari e della chiusura festiva. Con la legge n. 142/1990 fu ridisegnato l’ordinamento delle autonomie locali e fu assegnata al sindaco la competenza a coordinare gli orari degli esercizi commerciali nell’ambito della disciplina regionale, "al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti".
Con la riforma del commercio (decreto legislativo n. 114/1998) anche per i negozi è arrivata una maggiore liberalizzazione: possono restare aperti dalle ore 7 alle 22 (fino ad un massimo di 13 ore al giorno), con chiusura festiva, l’orario deve essere esposto dal negoziante ma non vi sono vincoli per il mancato rispetto dell’orario pubblicizzato. Anzi, nei Comuni ad economia prevalentemente turistica i negozi possono stare aperti anche nei giorni festivi senza autorizzazione del sindaco, il quale può autorizzare anche la vendita in orario notturno e permettere alcune aperture nella fascia oraria 22.00/ 7.00. Nota informativa redatta da:
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